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Ordinanza — n. 21450/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to defense attorney's lack of special registry registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21450/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense attorney was not registered in the special registry required for filing cassation appeals. Although the lower court had convicted the defendant of a minor offense punishable only by a fine, the procedural defect in the attorney's qualification rendered the entire appeal invalid. Consequently, the Court rejected the request for review and ordered the appellant to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.: The failure of a defense attorney to be enrolled in the special registry of the Court of Cassation renders the appeal inadmissible, regardless of whether the original judgment was converted from an appeal or if the conviction was limited to a fine.

Parole chiave

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defense attorney registration special registry requirement inadmissible appeal cassation procedure professional qualification allegazioni insufficientemente motivate modificazione delle conclusioni ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato che l'impugnazione è inammissibile, perché proposta da un avvocato - Sandro De Marco, del foro di Bologna - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 3.1.
Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod.
d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81
g), d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che propone appello l'imputato, contestando la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Rilevato che l'impugnazione è inammissibile, perché proposta da un avvocato - Sandro De Marco, del foro di Bologna - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova
pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGATI VINCENZO nato a PALERMO il 14/05/1978 avverso la sentenza del 09/07/2024 del TRIBUNALE di MODENA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 9/7/2024 il Tribunale di Modena dichiarava Vincenzo D'Agati colpevole della contravvenzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81.

2. Rilevato che propone appello l'imputato, contestando la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

3. Rilevato che l'impugnazione è inammissibile, perché proposta da un avvocato - Sandro De Marco, del foro di Bologna - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 3.1. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025 Il C gliere estensore Il Pr