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Ordinanza — n. 21448/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation on mitigating circumstances and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21448/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Francesco Giannone inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to verify his psychological state regarding the crime and omitted to address generic mitigating circumstances and recidivism. The court rejected these claims because the appellate court's reasoning on intent was sound and the new arguments were not properly substantiated or raised in the original indictment.

Regesto Legislator

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Art. 10-ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74; Art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide specific factual grounds for alleged omissions by the lower court or raises new defenses not included in the initial complaint.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific argumentation generic mitigating circumstances recidivism exclusion dolo eventuale criminal law omissione del contribuente circostanza attenuante indigenza finanziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10-ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74
Premesso che con sentenza del 25/6/2024 la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 12/5/2022 dal Tribunale di Pistoia, con la quale Francesco Giannone era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10-ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
Art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
Rilevato, peraltro, che non depone in senso contrario l'art. 13, comma 3- bis, d.lgs.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNONE FRANCESCO nato a SANTA CATERINA DELLO IONIO il 13/09/1964 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 25/6/2024 la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 12/5/2022 dal Tribunale di Pistoia, con la quale Francesco Giannone era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10-ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando in primo luogo il vizio di motivazione quanto all'elemento psicologico del reato, che sarebbe stato riconosciuto in forza soltanto di un dato formale e senza verificare l'effettiva impossibilità di far fronte agli obblighi di versamento per cause indipendenti dalla volontà dello stesso ricorrente e a lui non imputabili. Di seguito, la motivazione è censurata in punto di circostanze attenuanti generiche e di esclusione della recidiva, sulle quali la sentenza non si sarebbe pronunciata nonostante il motivo di gravame. 2.1. Lette le memorie depositate.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile. 3.1. Rilevato che, quanto al primo motivo, la Corte di appello si è espressa con argomento del tutto adeguato, fondato su oggettivi elementi istruttori e privo di illogicità manifesta: come tale, dunque, non censurabile. In particolare, il dolo eventuale è stato riconosciuto nel fatto che il ricorrente, subentrando nella carica di liquidatore della "CASATEX s.r.l. in liquidazione", non risultava aver compiuto alcun controllo di natura contabile sugli adempimenti fiscali, adempiuti e non. Di più, la sentenza ha sottolineato che il Giannone non aveva neppure allegato di aver assunto la carica senza aver effettuato le verifiche in ordine ai debiti fiscali, a fronte della assenza di liquidità e del rifiuto di concessione di crediti da parte delle banche, risulta che fosse impossibilitato a prendere iniziative utili ad escluderne la responsabilità, perché avrebbe potuto, ben prima della scadenza penalmente sanzionata, chiedere la dichiarazione di fallimento della società".

Il profilo psicologico del reato, pertanto, è stato individuato - si ribadisce, nei termini del dolo eventuale - con argomento evidentemente congruo e coerente con la costante giurisprudenza. 3.2. Rilevato, peraltro, che non depone in senso contrario l'art. 13, comma 3- bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d. Igs. 14 giugno 2024, n. 87, come invece sostenuto nell'impugnazione: la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti indicati nella norma, infatti, è solo genericamente dedotta, senza peraltro specificare quale di essi ricorrerebbe nel caso in esame.

4. Rilevato, infine, che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto l'atto di gravame non conteneva alcuna censura in punto di circostanze attenuanti generiche o di recidiva, con la conseguenza che tali profili non possono essere sollevati, per la prima volta, in questa sede: in particolare, le doglianze allora proposte attenevano soltanto alla sussistenza del fatto, nei suoi elementi materiali e psicologici, ed alla confisca, senza alcun accenno alle citate circostanze.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 maggio 2025 Il Co igl