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Ordinanza — n. 21447/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific arguments against conviction and prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21447/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Stefano Lo Greco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for a minor contravention, claiming lack of criminal responsibility and the statute of limitations, but offered no specific arguments. The court rejected these claims because the appeal was devoid of any concrete reasoning or factual comparison with the lower court's detailed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is devoid of any specific argument or reasoning, as generic assertions without factual comparison or legal basis do not constitute a valid ground for review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of argument statute of limitations criminal responsibility Court of Cassation contravention penalty procedural dismissal violazione del divieto di sosta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che l'imputato propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, contestando il giudizio di responsabilità penale, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GRECO STEFANO nato a PARTINICO il 20/05/1985 avverso la sentenza del 21/02/2024 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 21/2/2024 il Tribunale di Enna dichiarava Stefano Lo Greco colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4, comma 7, I. 22 luglio 1961, n. 628 e lo condannava alla pena di 400 euro di ammenda.

2. Rilevato che l'imputato propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, contestando il giudizio di responsabilità penale, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del reato.

3. Considerato che l'impugnazione è palesemente inammissibile, perché priva di un qualunque argomento. 3.1. In primo luogo, la censura in punto di responsabilità si regge su considerazioni del tutto generiche ed astrattamente riferibili ad ogni pronuncia di condanna ("Come risulta dagli atti processuali, sia nella fase delle indagini preliminari che da quelli acquisiti in sede di udienze dibattimentali, era evidente la estraneità dell'odierno appellante in ordine ai fatti in contestazione"): nessun confronto, sebbene doveroso, emerge dunque con la motivazione della sentenza, peraltro particolarmente approfondita ed articolata in fatto e in diritto. 3.2. In secondo luogo, la particolare tenuità del fatto non è accompagnata da alcun argomento, così come l'eccezione di prescrizione non indica quando il reato si sarebbe estinto (di certo, non prima del 21/2/2024, data della sentenza, stante la contestazione dal 30/9/2019 al 4/11/2019).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 maggio 2025 Il