Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances and confusion over prescription dates regarding tobacco smuggling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's application of generic mitigating circumstances and raised a prescription defense based on a different, earlier judgment. The court rejected these arguments because the grievances were too generic to be specific and the prescription timeline was demonstrably incompatible with the crime's date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 157-161 c.p.: The appeal is inadmissible when grievances are generic and lack specificity, and when the prescription defense relies on a different judicial decision than the one under review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBRA GENNARO nato a NAPOLI il 30/12/1988 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 25/3/2024 la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 28/9/2021 dal Tribunale di Napoli Nord, applicava a Gennaro D'Ambra le circostanze attenuanti generiche, così rideterminando nella misura del dispositivo la pena irrogata per il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati estero.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando, in primo luogo, la mancata valutazione delle doglianze difensive, apoditticamente giudicate irrilevanti; ancora, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato alla data dell'11/3/2024, non potendosi considerare 119 giorni di sospensione che la Corte di appello avrebbe individuato.
3. Considerato che il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. Rilevato, quanto al primo motivo, che non vengono in alcun modo specificate le censure che la Corte di appello non avrebbe valutato, perché ritenute irrilevanti e prive di consistenza scriminante, cosicché la censura risulta del tutto generica. Dalla lettura della sentenza, peraltro, emerge che il gravame aveva ad oggetto esclusivamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in effetti applicate dal Giudice dell'appello, così non residuando spazio per eventuali, ulteriori questioni dedotte ma non trattate.
5. Considerato poi, quanto all'eccepita prescrizione, che il motivo si riferisce esplicitamente ad una sentenza emessa dalla Seconda sezione penale della Corte di appello in data 27 marzo 2023: una pronuncia, dunque, evidentemente diversa da quella qui in esame, emessa dalla Quinta sezione penale della stessa Corte il 25 marzo 2024. Come confermato, peraltro, dalla data di accertamento del delitto, 10/1/2018, del tutto incompatibile - ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen. - con una prescrizione che sarebbe maturata 1'11 marzo 2024.
6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 maggio 2025 Il C"-- igliere estensore Il Presidente ";?P