Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction, upholding appellate court's solid reasoning on exclusion grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's request to apply the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Criminal Code. The appellate court had correctly assessed the quantity of drugs, their nature, and the evidence of organized criminal links to establish social danger. The court ruled that the lower court's reasoning was solid and free from manifest illogicality, thus warranting no intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court's reasoning is solid and adequate, lacking manifest illogicality, even if it rejects the exclusion of punishability based on drug quantity and criminal organization links.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'UOMO MANUEL nato a ALATRI il 28/02/1992 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 9/9/2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 5/5/2021 dal Tribunale di Frosinone, riqualificava il fatto contestato a Manuel Dell'Uomo ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando la pena nella misura del dispositivo.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. La Corte avrebbe negato tale esimente con motivazione viziata, valorizzando elementi in sé non decisivi, a muover dal quantitativo di stupefacente rinvenuto, evidentemente lordo; ancora, non sarebbe stata considerata la sostanziale incensuratezza dell'imputato, così come l'assenza di precedenti specifici e di legami con la criminalità organizzata.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciandosi sulla questione qui riproposta - ha steso una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.
4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello ha evidenziato, in senso contrario all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il quantitativo di sostanza rinvenuta (principio attivo dal quale poter ricavare 201 dosi medie singole); la diversa natura dello stupefacente (hashish e marijuana), tale da evidenziare una maggior pericolosità sociale; il materiale di confezionamento trovato nell'abitazione dell'imputato, evidentemente tale da denotare un'attività illecita reiterata.
5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 maggio 2025 e