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Ordinanza — n. 21443/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by defense counsel, leaving first-instance conviction intact.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21443/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defense counsel formally withdrew the request on March 17, 2025. The appellant, Salvatore Piras, had initially challenged the first-instance judgment for failing to recognize generic mitigating circumstances regarding his conviction for illegal possession of drugs. Since the withdrawal was timely and effective, the court ruled that the appeal no longer existed, resulting in the dismissal of the procedural request and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the defense counsel formally renounces it, thereby rendering the appeal inadmissible and subjecting the appellant to the payment of procedural costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal defense counsel renunciation inadmissible appeal procedural costs drug possession conviction generic mitigating circumstances Corte di Cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRAS SALVATORE nato a SESTU il 12/10/1967 avverso la sentenza del 21/11/2024 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI Ulato avviso alle parti; 1, udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 21/11/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari applicava a Salvatore Piras - ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. - la pena di quattro anni, cinque mesi di reclusione e 14mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che lo stesso avrebbe meritato.

3. Rilevato che con atto pervenuto il 17/3/2025, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso.

5. Rilevato, pertanto, che l'impugnazione medesima deve essere dichiarata inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio