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Ordinanza — n. 21441/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses drug trafficking appeal as lower court's reasoning was solid and adequate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21441/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the joint appeals by Abdija Alesjo and Abdija Oltian inadmissible. The lower court had already provided solid reasoning for rejecting the 'minor offense' status and balancing mitigating circumstances against the defendants' organized drug distribution. The court found the appeals generic, lacking a substantive comparison with the lower court's detailed analysis of the continuous cocaine trafficking and prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 363-bis, c.p.p.: Appeals are inadmissible when the contested judgment contains solid and adequate reasoning without manifest illogicality, as the appellate court properly distinguished the continuous nature of the drug trafficking from minor offenses and correctly balanced mitigating circumstances against recidivism.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking cocaine distribution mitigating circumstances solid reasoning continuous offense recidivism balance traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Rilevato, in particolare, quanto all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 363-bis, c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABDIJA ALESJO nato il 02/11/1987 ABDIJA OLTJAN nato il 03/02/1991 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 31/5/2024 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia emessa il 23/5/2022 dal locale Tribunale, riconosceva ad Alesjo Abdija e Oltian Abdija le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena nella misura del dispositivo con riguardo ai numerosi reati di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, loro contestati.

2. Rilevato che propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, censurando il mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 citato, pur ricorrendone i presupposti, il trattamento sanzionatorio ed il mancato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, quanto ad Alesjo Abdija. 2.1. Letta la memoria, depositata nell'interesse di entrambi gli imputati.

3. Considerato che il comune ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciandosi sulle questioni qui riproposte - ha steso una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, quanto all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, che lo stesso è stato escluso sul presupposto che i due imputati erano stati riconosciuti colpevoli di ben 18 capi, ognuno dei quali contenente la contestazione di plurimi episodi di cessione di cocaina in continuazione, così da individuare una condotta illecita - protratta per circa due anni - di significativa intensità, anche perché concentrata in un territorio limitato. In senso contrario alla fattispecie attenuata, ancora, è stata valorizzata la capacità - mostrata dagli imputati - di rifornire stabilmente il mercato di riferimento, così evidenziando una sicura organizzazione e, dunque, un'attività certamente non occasionale.

5. Rilevato, poi, quanto alla pena irrogata, che la censura risulta del tutto generica e priva di qualunque confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che peraltro ha riconosciuto ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche ed ha individuato la pena base, ancora per entrambi, nel minimo edittale, con contenuto aumento a titolo di continuazione. 5.1. Considerato, infine, quanto al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, che la domanda di prevalenza sulla recidiva - formulata solo per Alesjo Abdija - risulta sostenuta soltanto da un generico argomento in fatto, dunque inammissibile, quale la "portata decisamente modesta" della vicenda. Alla stessa conclusione, peraltro, si perviene considerando che la censura non si confronta affatto con la motivazione della sentenza, che si è espressa nei termini dell'equivalenza alla luce dei tre precedenti specifici di cui l'imputato è gravato.

6. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 maggio 2025 Il Consigliere est