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Ordinanza — n. 21440/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking sentencing inequality without citing statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21440/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Babuscia inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. Babuscia challenged the length of his sentence compared to his co-defendant Giovanni Vadalà, arguing inequality without specifying legal grounds. The court ruled that such complaints regarding sentencing disparity fall outside the narrow statutory exceptions permitting cassation appeals against preliminary investigation judge decisions.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentences imposed under Art. 444 c.p.p. are strictly limited to specific statutory grounds; generic complaints of sentencing inequality or perceived unfairness do not constitute admissible grounds for cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing inequality complaint preliminary investigation judge statutory grounds requirement co-defendant comparison motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis c.p.p.
Premesso che con sentenza del 20/11/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicava a Gaetano Babuscia e Giovanni Vadalà - ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
Premesso che con sentenza del 20/11/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicava a Gaetano Babuscia e Giovanni Vadalà - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
- la pena indicata nel dispositivo in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABUSCIA GAETANO nato a REGGIO CALABRIA il 30/08/1994 avverso la sentenza del 20/11/2024 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAL - dato avviso alle parti 2t, — udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 20/11/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicava a Gaetano Babuscia e Giovanni Vadalà - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena indicata nel dispositivo in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione Babuscia, a mezzo del proprio difensore, contestando la misura della pena rispetto a quella applicata al coimputato.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo indicati nel ricorso in esame, che concerne soltanto la dedotta iniquità della pena (pur applicata negli esatti termini richiesti dall'imputato) rispetto al correo Vadalà.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammend