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Ordinanza — n. 21439/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific facts and manifestly adequate lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21439/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bocanegra Panta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's reduction of his sentence for marijuana possession, arguing the penalty was too high given his psychological condition and minor role. The court rejected this because the lower court provided solid, specific reasoning regarding the 50 doses of marijuana and applicable mitigating circumstances, rendering the appeal's generic complaints insufficient for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the contested judgment contains solid and adequate reasoning without manifest illogicity, and the appellant fails to provide specific factual grounds to demonstrate why the lower court's assessment of the offender's personality or role was erroneous.

Parole chiave

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inadmissible appeal marijuana possession sentencing reduction manifest illogicity Cassation review adeguamento della pena gravità della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Premesso che con sentenza del 5/4/2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 3/7/2023 dal locale Tribunale nei confronti i Bocanegra Panta Miguel Antonio e Garcia Usquiano Franz, riconosceva per entrambi l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCANEGRA PANTA MIGUEL ANTONIO nato il 02/03/1995 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 5/4/2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 3/7/2023 dal locale Tribunale nei confronti i Bocanegra Panta Miguel Antonio e Garcia Usquiano Franz, riconosceva per entrambi l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando la pena nella misura del dispositivo.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione Bocanegra Panta, contestando l'entità della sanzione che, in ragione del ruolo svolto e della condizione psicologica del soggetto, avrebbe dovuto assestarsi sul minimo edittale.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciandosi sulla questione qui riproposta - ha steso una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, e riconosciuto il comma 5 già richiamato, che la Corte di appello - a fronte di "50 dosi di ottima qualità" di marijuana - ha individuato la pena base in tre anni di reclusione e 2.100 euro di multa, poi ridotta per le circostanze attenuanti generiche a due anni di reclusione e 1.500 euro di multa, ed infine - per il rito - alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione e 1.000 euro di multa. Tanto premesso, il motivo di ricorso risulta sviluppato su termini di fatto, evidentemente non consentiti e peraltro del tutto generici, limitandosi a sostenere che la sentenza avrebbe omesso di considerare "alcune circostanze fondamentali che dovevano comportare un differente giudizio prognostico in ordine alla personalità dell'imputato", oltre al "ruolo svolto", alla "condizione psicologica" ed alle "altre circostanze indicate nell'atto di appello", non ulteriormente specificate.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.