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Ordinanza — n. 21438/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21438/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21438/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che con sentenza del 10/10/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia applicava (tra gli altri) a Sante Zimotti e Angelo Tarantino - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di cui al dispositivo in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21438/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena di cui al dispositivo in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali attenuazione libera della pena restituzione di prestazioni complementari circostanze aggravanti o attenuanti assenza di caso di rigore motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Premesso che con sentenza del 10/10/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia applicava (tra gli altri) a Sante Zimotti e Angelo Tarantino - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZIMOTTI SANTE nato a CAGNANO VARANO il 26/05/1966 TARANTINO ANGELO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 19/11/1981 avverso la sentenza del 10/10/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA[ dato avviso alle parti; .„ udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 10/10/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia applicava (tra gli altri) a Sante Zimotti e Angelo Tarantino - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di cui al dispositivo in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed al rigetto delle circostanze attenuanti generiche.

3. Rilevato che i ricorsi sono inammissibili.

3. La comune doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nell'unico ricorso in esame, che concerne soltanto la dedotta assenza di motivazione in punto di responsabilità e quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025 Il C igliere estensore