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Ordinanza — n. 21437/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to adequate sentencing motivation and lack of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21437/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giuseppe Agatino Ardizzone inadmissible. The appellant contested the appellate court's refusal to recognize generic mitigating circumstances for his correct procedural behavior and the overall severity of the sentence. The court ruled that the lower court's reasoning was solid, noting the confession was made in light of irrefutable evidence of guilt and the penalty was appropriately calibrated to the seized drug quantity.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible when the contested judgment provides adequate and logical motivation regarding the denial of mitigating circumstances and the imposition of the penalty, leaving no room for criticism.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances adequate judicial motivation confession under coercion drug quantity sentencing cura psichiatrica attenuazione della pena risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDIZZONE GIUSEPPE AGATINO nato a CATANIA il 24/09/1993 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 15/5/2024 la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia emessa il 5/6/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale Giuseppe Agatino Ardizzone era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate nonostante gli argomenti offerti dalla difesa, e quanto al complessivo trattamento sanzionatorio.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciandosi sulle questioni qui riproposte - ha steso una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, che le circostanze attenuanti generiche - richieste in ragione del "corretto comportamento processuale dell'imputato, che ha ammesso il fatto contestato" - sono state negate sul presupposto che la confessione era stata resa di fronte ad inconfutabili elementi di colpevolezza, così da non poter costituire espressione di un sincero ravvedimento. Le stesse circostanze attenuanti, peraltro, non erano state sostenute da ulteriori argomenti positivi.

5. Rilevato, inoltre, che la sentenza risulta adeguatamente motivata con riguardo alla pena irrogata, che i Giudici del merito hanno individuato in misura non di molto superiore al minimo edittale, specie in ragione del quantitativo di marijuana sequestrata, idoneo a produrre 1291 dosi medie singole.

6. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso