Italian Court dismisses appeal for lack of argumentation and failure to cite specific passages from the lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alfonso Grisafi inadmissible due to a complete lack of substantive arguments and failure to reference the contested judgment. Although the appellant challenged the absence of reasoning regarding liability and sentencing, the court noted the lower court's decision contained extensive detailed motivation on these exact issues. Consequently, the appeal was rejected because it failed to engage with the specific reasoning of the appealed ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is not supported by any effective argument and is entirely devoid of any reference to the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRISAFI ALFONSO nato a PALERMO il 22/10/1980 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza dell'8/10/2024 la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 14/2/2023 dal locale Tribunale, con la quale Alfonso Grisafi era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena - ridotta per il rito abbreviato - di un anno di reclusione e 2mila euro di multa.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'assenza di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed al trattamento punitivo.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché non sostenuto da alcun effettivo argomento e del tutto privo di qualunque riferimento alla sentenza impugnata, della quale, infatti, non è citato neppure un passaggio o indicata una qualche considerazione; lo stesso ricorso, dunque, manca radicalmente di un confronto con la pronuncia di appello, sebbene doveroso. Al riguardo, peraltro, merita sottolineare che la stessa decisione contiene una motivazione particolarmente ampia e dettagliata, quanto agli elementi che determinano il trattamento sanzionatorio (unico profilo oggetto di gravame), con particolare riguardo alla recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla misura della pena ed alla mancata sostituzione di questa con pene detentive brevi (pagg. 2-8). Tutti questi argomenti - si ribadisce - sono estranei al ricorso, che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 maggio 2025 Il gr4sigliere estensore Il P