Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to re-litigation of facts and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Alfonso Pilato inadmissible. The appellant challenged the lower court's finding of guilt for drug trafficking and the denial of statutory exemptions and mitigating circumstances. The court rejected the appeal because it merely re-litigated issues already decided by the appellate court without presenting new evidence or legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it tends to obtain a new and non-allowed reading of the same evidentiary emergencies already examined by the judges of the merits, or if it ignores the congruous reasoning of the lower court based on objective trial findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATO ALFONSO nato a CORATO il 28/06/1999 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 30/4/2024 la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa il 23/9/2019 dal Tribunale di Trani, con la quale Alfonso Pilato era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità (che sarebbe sostenuta da motivazione illogica e adeguatamente contrastata da una tesi alternativa, specie in assenza dei tradizionali indici di destinazione allo spaccio) ed il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, con motivazione viziata.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole (quella alternativa, pag.
2) invero preclusa alla Corte di legittimità.
4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la responsabilità dell'imputato risultava evidente, in quanto questi, alla vista dei Carabinieri, si era nascosto in un sottano, chiudendo la porta e lì cercando di occultare qualcosa, poi risultato essere marijuana in quantitativo pari a 103 dosi medie singole; nell'occasione, era stato trovato anche un bilancino di precisione funzionante. La quantità della sostanza ed il suo frazionamento, insieme all'apparecchio appena citato, costituiscono, dunque, un argomento adeguato e solido, proprio delle decisioni di merito, per affermare la responsabilità penale.
5. Rilevato che il ricorso risulta inammissibile anche quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello, ancora con motivazione congrua e priva di vizi, ha sottolineato, al riguardo, il quantitativo di stupefacente sequestrato (tale da consentire la cessione ad una platea di consumatori piuttosto ampia) e la condotta tenuta dal ricorrente, con il tentativo di nascondere la maggior quantità di sostanza, mai consegnata spontaneamente.
6. Rilevato, infine, che la motivazione risulta incensurabile anche quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato con l'insufficienza del dato di incensuratezza e con l'assenza di un comportamento collaborativo da parte dell'imputato, rivendicato (anche nel ricorso, con inammissibile argomento in fatto) ma non riconosciuto alla luce degli elementi sopra menzionati.
7. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 maggio 2025 Il Qnsigliere estensore E,.„,