Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking sentencing measures and non-punishment grounds outside statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Timoteo Chiavaroli inadmissible. The appellant challenged the GIP's sentencing decision and the potential application of non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such grievances fall outside the limited grounds for appeal regarding sentences issued under Article 444 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals against sentences issued under Article 444 of the Code of Criminal Procedure are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or legality of the penalty; general complaints about sentencing measures or abstract configurability of non-punishment grounds are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIAVAROLI TIMOTEO nato a PESCARA il 28/04/1974 avverso la sentenza del 19/11/2024 del GIP TRIBUNALE di PESCARA Ldato avviso alle partii.kt udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 19/11/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara applicava a Timoteo Chiavaroli - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di tre anni di reclusione e 12mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e circa la misura della pena.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.
4. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto la misura della pena (applicata nei termini del negozio processuale) e l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, l'impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di specie.
5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025 Il C9jfsigliere estensore I