Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21431/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking sentencing decision on non-punishment grounds outside statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21431/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Armando Gegaj inadmissible. Gegaj challenged the Rimini Tribunal's sentencing decision under Article 444 of the Code of Criminal Procedure, arguing a lack of motivation regarding potential non-punishment under Article 129. The court ruled that such appeals are strictly limited to specific grounds like the defendant's will or legal qualification, which were not raised here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals against sentencing decisions under Article 444 are admissible only for specific statutory grounds; generic complaints regarding motivation or abstract configurability of non-punishment provisions are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility sentencing decision review non-punishment provisions Article 444 criminal procedure Article 448 criminal procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 c.p.p.
Premesso che con sentenza del 30/10/2024 il Tribunale di Rimini applicava ad Armando Gegaj - ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
art. 444 cod. proc. pen
Premesso che con sentenza del 30/10/2024 il Tribunale di Rimini applicava ad Armando Gegaj - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEGAJ ARMANDO nato il 26/07/1999 avverso la sentenza del 30/10/2024 del TRIBUNALE di RIMINI_ /dato avviso alle pailtil udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 30/10/2024 il Tribunale di Rimini applicava ad Armando Gegaj - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di un anno, due mesi di reclusione e 2.400,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, l'impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di specie.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025 Il C rfsigliere estensore Il Presi