Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to re-litigation of issues already decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Maissa Gaye inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gaye challenged the lower court's findings regarding his intent in the counterfeiting crime, the exclusion of punishment due to minor offense status, and the conversion of detention to a fine. The court rejected these arguments because they merely re-litigated issues already examined and decided by the appellate court, which had provided a sound reasoning based on the trial record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it tends to obtain a new and non-allowed reading of the same evidentiary emergencies already examined by the judges of the merits, or if the contested judgment is not manifestly illogical.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAYE MAISSA nato il 08/08/1966 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 19/11/2024 la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia emessa 1'11/6/2024 dal locale Tribunale, con la quale Maissa Gaye era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 648 cod. pen.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione in ordine al dolo del medesimo reato, al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed alla mancata conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria. 2.1. Letta la memoria depositata, con cui si insiste nelle censure.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime questioni avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sui medesimi profili qui riprodotti - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. 4.1. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il dolo del delitto di ricettazione doveva trarsi dalla disponibilità di oltre 500 supporti privi del contrassegno SIAE e recanti copertine fotocopiate; l'imputato, peraltro, aveva fornito una versione del tutto inverosimile (riportata alla pag. 4), così da evidenziare ulteriormente la piena consapevolezza della provenienza delittuosa della merce.
E senza che, in questa sede, si possano diversamente interpretare le parole del ricorrente, come richiesto nell'impugnazione. 4.2. Rilevato, quanto alla causa di esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto, che la sentenza l'ha esclusa ancora con motivazione adeguata e solida, evidenziando sia le modalità della condotta (sopra riportate), sia il valore non irrisorio della merce, sia, infine, i tre precedenti specifici dai quali il Gaye è gravato. 4.3. Considerato infine, con riguardo alla conversione della pena detentiva, che la Corte di appello ha sottolineato che l'imputato era stato ammesso al gratuito patrocinio e viveva commerciando supporti contraffatti, così da far ritenere agevole l'impossibilità di pagare la pena pecuniaria, dunque inidonea alla sua rieducazione ed alla prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati.
5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 maggio 2025 si