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Ordinanza — n. 21426/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for re-litigating already examined evidentiary issues violating procedural preclusion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21426/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it sought a new and unauthorized interpretation of evidentiary matters already examined by the appellate court. The appellant argued that the appellate judgment failed to recognize full bis in idem based on a single conversation, ignoring prior judgments and other conversations. The court rejected this, noting the appellate reasoning was grounded in objective trial findings and not manifestly illogical, thus precluding further review.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The cassation court cannot re-examine evidentiary issues already thoroughly analyzed by the appellate court, and appeals based on isolated conversational evidence that contradict established judgments are inadmissible when the lower court's reasoning is not manifestly illogical.

Parole chiave

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bis in idem procedural preclusion cassation inadmissibility evidentiary re-litigation judicial finality principio del ne bis in idem reiterazione di reati penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCIA ANTONIO nato a BARI il 26/07/1983 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 7/5/2024 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi (per la seconda volta) in sede di rinvio, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Giuseppe De Benedictis ed Antonio Francia quanto alle condotte loro ascritte consumate nell'anno 2005, perché già giudicate con sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Bari del 19/3/2009, riformata dalla Corte di appello di Bari il 28/4/2010, irrevocabile il 31/3/2021, rideterminando la pena nella misura del dispositivo quanto alle ulteriori condotte di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione il Francia, contestando che la nuova sentenza di appello sarebbe incorsa nel medesimo vizio motivazionale già censurato da questa Corte, negando un integrale bis in idem soltanto in forza di una isolata e "normale" conversazione.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dal Giudice di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.

4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il bis in idem poteva essere riconosciuto soltanto in modo parziale, ossia per le cessioni di stupefacente a Michele Capezzera avvenute nel 2005, non potendosi concludere nei medesimi termini quanto al periodo precedente oggetto di contestazione in questa sede (capo 123). A tale riguardo, la Corte di appello ha espressamente richiamato numerose conversazioni dell'ottobre e del novembre 2003 (pagg. 5-8), ed ha tratto da queste - con argomento in fatto non manifestamente illogico, dunque non censurabile in questa sede - l'evidenza di accordi, sintomatici di cessioni, successivi al novembre 2003 e precedenti ai fatti del 2005, poi oggetto di ulteriori condotte illecite (coperte da giudicato); ancora, la sentenza ha sottolineato che di queste conversazioni non era stata fornita dalla difesa alcuna interpretazione alternativa, quel che, peraltro, non si riscontra affatto neppure nel ricorso in esame.

5. Rilevato, pertanto, che la stessa impugnazione deve esser dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 maggio 2025 Il Con gliere e