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Ordinanza — n. 21424/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against recidivism conviction for attempted murder, citing prior crimes as symptoms of danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21424/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Elena Amato inadmissible regarding her conviction for attempted murder under Article 385 of the Penal Code. The Court of Appeal had previously affirmed that Amato's prior criminal history influenced the genesis of the current crime, characterizing it as a symptom of her increased dangerousness. Consequently, the Court rejected the request to disapply recidivism rules, upholding the original sentence and ordering the payment of procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 640 cod. pen.; The court holds that prior convictions may serve as evidence of the offender's dangerousness and the genesis of the current crime, thereby precluding the disapplication of recidivism provisions when the prior history demonstrates a pattern of criminal behavior.

Parole chiave

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recidivism disapplication attempted murder conviction dangerousness assessment prior criminal history Cassazione inadmissibility ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 640 cod. pen.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ELENA nato a CROTONE il 24/04/1957 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata, con cui è stata confermata la condanna di Elena Amato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui si chiede la disapplicazione della recidiva; considerato che la Corte di appello, oltre a richiamare i precedenti specifici dell'imputata, ha affermato che gli stessi avevano influito sulla genesi del reato, così ritenendo il reato in disamina sintomo di maggiore pericolosità della ricorrente; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna dal ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presiden