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Ordinanza — n. 21423/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming autolesionism excludes violence in resistance to public official charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21423/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the defendant's argument that her conduct was solely autolesionistic contradicted the established facts showing violence was directed at public officials. Although the defense emphasized self-harm, the court noted that such acts can constitute resistance if intended to obstruct official duties, a standard supported by binding precedent. Consequently, the appeal was rejected as manifestly inconsistent with this settled judicial interpretation, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 368 c.p.; Art. 606 c.p.: The crime of resistance to a public official is constituted by autolesionistic conduct when such acts are directed against the official to impede or counteract the performance of official duties.

Parole chiave

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resistance to public official autolesionism violence against officials criminal appeal inadmissibility obstruction of official duties anticipo delle spese termini di ricorso ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 368 c.p.
Art. 606 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42951 del 9/09/2016, El Montassir
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDOVA ROBERTA nato a ROMA il 10/10/1987 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso con cui Roberta Cordova ha dedotto l'insussistenza del fatto per avere ella posto in essere esclusivamente atti di autolesionismo, senza esercitare violenza direttamente nei confronti dei pubblici ufficiali; considerato che la prospettazione difensiva non si confronta con la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di primo e secondo grado sulla base degli atti processuali (cfr. verbale di arresto in flagranza del 21/11/2023), da cui emerge che la condotta violenta della ricorrente era stata indirizzata anche nei confronti degli operanti.

In ogni caso, pur a voler valorizzare gli agiti autolesionistici della ricorrente, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui «il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato anche da una condotta autolesionistica dell'agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio ad opera del pubblico ufficiale» (Sez. 6, n. 42951 del 9/09/2016, El Montassir, Rv. 268719 — 01). Nel caso di specie, nessun dubbio sussiste sulla finalità oppositiva della condotta autolesionistica, risultando pertanto il motivo di ricorso manifestamente in contrasto con tale consolidato orientamento interpretativo; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d