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Ordinanza — n. 21422/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of confrontation with lower court reasoning on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21422/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the non-application of recidivism, but the lower court had already properly addressed the plurality and specificity of her criminal history and social danger. The court rejected the appeal because the argument merely reiterated the appellate decision without adequately confronting the specific reasoning regarding the appellant's prior convictions and current risk.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds proposed are merely reiterative of the appellate judgment and fail to adequately confront the specific reasoning of the contested decision regarding the plurality and specificity of prior convictions and social danger.

Parole chiave

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recidivism non-application inadmissible appeal lack of confrontation social danger assessment procedural costs award tardivo pagamento delle spese ammende per infrazione procedurale opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSALA LOREDANA nato a VITTORIA il 31/12/1979 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ha confermato la pronuncia di condanna dell'imputata per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui si chiede la disapplicazione della recidiva; considerato che la censura proposta dalla ricorrente, oltre a risultare meramente reiterativa dell'atto di appello, non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, in cui si dà correttamente conto della pluralità e della specificità dei precedenti penali dell'imputata nonché della maggiore pericolosità sociale espressa con la presente evasione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Agi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5