Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21421/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to meet specific legal and factual requirements under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21421/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonella De Blasi inadmissible because her grounds were too generic to meet statutory requirements. She alleged a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding lack of evidence for her responsibility, but failed to provide specific legal and factual arguments contrasting with the Second Instance Court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal did not constitute a proper critical argumentation as required by law, leading to its dismissal and the imposition of costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, 591, 616 c.p.p.; The appeal must contain specific legal and factual grounds contrasting with the contested decision; generic complaints without such comparison render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds Code of Criminal Procedure specific legal arguments factual elements required Article 581 c.p.p. Article 591 c.p.p. difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BLASI ANTONELLA nato a NAPOLI il 24/01/1988 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; 1// OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Antonella De Blasi avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; premesso che si è esattamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584 -01) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta"; rilevato che, nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art.129 cod. proc. pen., non essendo emersi elementi per affermare la sua responsabilità per il reato addebitatole, con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d'appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle stesse; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente"-