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Ordinanza — n. 21420/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic and repetitive appeals against criminal conviction for assault and injury.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21420/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Giuseppe and Antonella De Blasé inadmissible. The appellant Antonella submitted a generic claim without specific arguments, while Giuseppe's appeal merely repeated facts already thoroughly examined and rejected by the lower courts. Consequently, the court upheld the conviction for resisting a public official and causing injury, ordering the appellants to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic claims or mere repetitions of already decided facts render them inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic pleading repetitive argument criminal conviction court costs complessità della procedura istanza d'interpretazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE BLASI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 10/11/1986 DE BLASI ANTONELLA nato a NAPOLI il 24/01/1988 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; t OSSERVA Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Antonella De Biasci e Giuseppe De Blasé avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che il ricorso di Antonella De Blase4 è del tutto generico, atteso che la ricorrente si è limitata a dedurre che la ricostruzione dei fatti, operata nella sentenza impugnata, sarebbe disancorata dalle risultanze processuali, ma non ha illustrato le ragioni poste a base di tali deduzioni e non si è confrontata adeguatamente con la motivazione del provvedimento in disamina; considerato che i motivi del ricorso di Giuseppe De Blasè — con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della sua responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, deducendo di non avere concorso nella commissione degli anzidetti delitti — sono tesi a sollecitare una non consentita rivalutazione dei fatti e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da entrambi i Giudici di merito, che hanno posto in rilievo che gli imputati «si erano scagliati contro l'appuntato Pecorella, spintonandolo ed afferrandolo al collo, nonché colpendo al collo l'appuntato Saladino e con un calcio negli organi genitali il Pecorella medesimo» (in questi termini la Corte di appello), così riconoscendo che entrambi gli imputati avevano concorso nella commissione dei reati; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili e ciò comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos