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Ordinanza — n. 21419/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional sentence revocation citing lack of new evidence and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21419/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Angelo Jonathan Fichera inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged the revocation of his conditional sentence and alleged procedural errors regarding evidence and statutory applications. The court ruled that the grievances merely repeated arguments already rejected by the lower courts and lacked the requisite novelty for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 60 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new grounds or arguments not previously examined; mere repetition of rejected contentions or requests for re-evaluation of evidence already assessed constitutes inadmissibility.

Parole chiave

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conditional sentence revocation cassation inadmissibility lack of novelty procedural defects statutory interpretation revoca della sospensione condizionale circostanze attenuanti elementi di verosimiglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
Art. 60 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 337 cod. pen
e 4) l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.;
art. 131-bis cod. pen
la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
e dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICHERA ANGELO JONATHAN nato a MESSINA il 27/06/2001 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; qfi OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Jonathan Fichera avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che i motivi — con cui il ricorrente ha censurato:

1) la revoca della sospensione condizionale della pena;

2) la mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza dei reati contestati;

3) e 4) l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.;

5) la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 62-bis cod. pen.

6) la mancata concessione dei doppi benefici di legge — sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato che la censura sulla mancata applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. non è stata dedotta in appello e, ad ogni modo, dalla ricostruzione della vicenda, effettuata in modo conforme da entrambi i Giudici del merito, si evince l'insussistenza dei presupposti per riconoscere l'anzidetta causa di non punibilità; ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de