Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as merits were already properly reviewed by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the arguments raised regarding criminal liability and recidivism were not permitted in a jurisdictional review. The lower court had already thoroughly examined the defendant's repeated offenses against prison officers and his prior criminal history as expressions of social danger. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Jurisdictional appeals cannot re-examine merits already decided by the court of first instance, and arguments based on facts previously analyzed and rejected are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIKIC ALEXANDER nato il 13/10/1981 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; gifi OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alexander Mikic avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (relativi all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. e alla mancata esclusione della recidiva) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata in cui si evidenzia che le reiterate offese e minacce, rivolte nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria, erano finalizzate ad impedire il compimento degli atti di ufficio dei medesimi; quanto alla recidiva, si è rilevato che la distanza temporale dei fatti e delle condotte antecedenti nonché la già manifestata propensione alla commissione di reati contro la Pubblica amministrazione contrassegnavano la condotta tenuta quale espressione di noncuranza alle norme e alle punizioni penali e, dunque, di una maggiore pericolosità sociale dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec