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Ordinanza — n. 21416/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds regarding generic mitigating circumstances and crime continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21416/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Domenico D'Agostino inadmissible, rejecting arguments concerning the lack of motivation for generic mitigating circumstances and the continuity of crimes. The appellant's grievances were deemed too generic, merely complaining of stylistic formulas without specific factual analysis, while the first-instance court had already recognized the crime continuity. Consequently, the court ruled that such inadmissible grounds could not be raised in the cassation appeal, leading to the dismissal of the request and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are generic, lacking specific factual or legal analysis, and do not constitute a proper challenge to the judgment's reasoning.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible cassation appeal generic mitigating circumstances continuity of crimes procedural inadmissibility lack of motivation procedural costs perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
considerato che il motivo sul mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati trova smentita nella lettura della sentenza di primo grado, che ha riconosciuto detto vincolo tra i reati contestati; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
considerato che il motivo sul mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati trova smentita nella lettura della sentenza di primo grado, che ha riconosciuto detto vincolo tra i reati contestati; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa
Ne discende che tale censura non può essere oggetto di ricorso per cassazione (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv.
Sez. 3, n. 10709 del 25.11.2014, Botta
283808 - 01; Sez. 3, n. 10709 del 25.11.2014, Botta, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO DOMENICO nato a LAMPEDUSA E LINOSA il 20/02/1972 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da Domenico D'Agostino, è inammissibile, perché le censure prospettate in ordine alla mancanza di motivazione sulla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche non sono consentite, atteso che il motivo dedotto con l'atto di gravame era del tutto generico, essendosi l'appellante limitato a lamentare che il giudice di primo grado aveva adottato una mera formula di stile e a richiamare giurisprudenza di legittimità: ciò a fronte della motivazione del Tribunale che aveva ritenuto difettare elementi positivamente valorizzabili al fine della concessione delle menzionate circostanze; rilevato, quindi, che il motivo di appello sulle attenuanti generiche, in quanto originariamente inammissibile, poteva non essere preso in considerazione dal giudice di merito.

Ne discende che tale censura non può essere oggetto di ricorso per cassazione (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 10709 del 25.11.2014, Botta, Rv. 262700 - 01, sull'inammissibilità dei motivi di impugnazione generici, pur quando il giudice dell'impugnazione non pronunci in concreto la sanzione dell'inammissibilità). considerato che il motivo sul mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati trova smentita nella lettura della sentenza di primo grado, che ha riconosciuto detto vincolo tra i reati contestati; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 Il Cons