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Ordinanza — n. 21415/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for theft and fraud, citing lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21415/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Gaspare Polizzi and Antonino Marcenò inadmissible. The appellants argued for a re-evaluation of evidence regarding theft and fraud charges, but the court found these arguments merely reproduced grievances already rejected by the lower court. Consequently, the appeals were dismissed without substantive review of the new claims.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must present new grounds or evidence; mere repetition of grievances already rejected by the lower court renders them inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of grievances theft and fraud conviction lack of new evidence Cassation review limits corrispondenza con il difensore pericolo di collusione con testimoni testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che i motivi dedotti da entrambi i ricorrenti in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 707 cod. pen
pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che anche gli altri due motivi dedotti soltanto da Gaspare Polizzi, relativi all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: POLIZZI GASPARE nato a PALERMO il 01/05/1993 MARCENO' ANTONINO nato a PALERMO il 27/12/1998 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Gaspare Polizzi e Antonino Marcenò avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello ha confermato la pronuncia di primo grado, che ha condannato Antonino Marcenò per il reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. peri. e Gaspare Polizzi per i reati di cui agli artt. 110, 337 e 707 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che i motivi dedotti da entrambi i ricorrenti in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che anche gli altri due motivi dedotti soltanto da Gaspare Polizzi, relativi all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche, sono riproduttive di censure già adeguatamente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pagina 4 e 6 della sentenza impugnata); ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così