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Ordinanza — n. 21411/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for dangerous driving due to lack of subjective intent and procedural bar.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21411/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for dangerous driving, claiming a lack of subjective intent and that the court improperly re-evaluated evidence. The court rejected this, noting the appellant's conscious and willing dangerous driving behavior was already thoroughly examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging a conviction for dangerous driving is inadmissible if it merely reproduces grievances already rejected on substantive grounds regarding the lack of subjective intent and the factual assessment of the driver's conduct.

Parole chiave

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dangerous driving conviction lack of subjective intent inadmissible appeal procedural bar cassation re-evaluation of evidence delitto di fuga guida nonostante revoca della patente pericolo di fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE SAMUELE GIUSEPPE nato a PALERMO il 14/04/1999 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Samuele Giuseppe Filippone avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo dedotto, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il delitto ascrittogli, non avendo egli messo in pericolo l'incolumità degli agenti operanti e difettando l'elemento soggettivo, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 4, 5, 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato che l'imputato, con coscienza e volontà, aveva posto in essere una fuga pericolosa sia per l'andatura sostenuta che per le manovre effettuate alla guida della vettura); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec