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Ordinanza — n. 21409/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against prosecution dismissal order declared inadmissible as no such appeal exists under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21409/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because Italian law does not permit appeals against prosecution dismissal orders. The appellant, Antonio Di Domenico, challenged the GIP's decision to dismiss charges against Francesca Maria Grazia Accardo. The court ruled that since no legal remedy exists for this specific procedural outcome, the appeal must be rejected and the appellant ordered to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 544 c.p.p.: A cassation appeal cannot be filed against a decision to dismiss prosecution charges, as no legal remedy exists for such rulings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility prosecution dismissal order Italian criminal procedure lack of legal remedy procedural nullity diritto a un'inchiesta effettiva assunzione di prove a titolo cautelare sospensione dell'istruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 544 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DOMENICO ANTONIO nato a SALEMI il 01/02/1978 parte offesa nel procedimento c/ ACCARDO FRANCESCA MARIA GRAZIA nato a TRAPANI il 09/03/1965 avverso l'ordinanza del 20/12/2024 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Di Domenico avverso il decreto di archiviazione in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché avverso il decreto di archiviazione non è proponibile il ricorso per cassazione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presiden