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Ordinanza — n. 21408/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as admissible grounds were already fully examined by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21408/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Angela Monteleone inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court ruled that the appellant's arguments regarding the psychological aspects of criminal responsibility and the non-application of a specific sentencing provision were not permitted in this stage of proceedings. These grounds were deemed to merely replicate legal criticisms that had already been thoroughly examined and rejected with correct reasoning by the Court of Appeal of Turin.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Arguments in a cassation appeal that merely repeat legal criticisms already fully examined and rejected by the court of first instance are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility repetition of arguments criminal responsibility psychology sentencing provision application court costs and fine ammortamento del debito restituzione dei sussidi statali sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 340 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
pen., anche sotto il profilo psicologico, e la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTELEONE ANGELA nato a CATANIA il 10/05/1984 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA t Letto il ricorso proposto nell'interesse di Angela Monteleone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (con cui sono state censurate l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 340 cod. pen., anche sotto il profilo psicologico, e la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagine della sentenza impugnata da 3 a 6); rilevato, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5