Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating evidence outside its jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Nicolas Malvasio inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding his criminal responsibility under Article 385 of the Penal Code, but the court found these grounds extraneous to the jurisdiction of the supreme court. Consequently, the court ruled that the lower court's assessment of the evidence was final and that the appeal merely reproduced arguments already rejected with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to the review of legal application and cannot serve as a vehicle for re-evaluating or re-reading evidentiary sources already thoroughly examined by the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALVASIO NICOLAS nato a IVREA il 29/06/1997 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicolas Malvasio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che i motivi, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i