Cassation court dismisses appeal as it exceeds jurisdictional limits and re-evaluates evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding the nature of their resistance, but the court found this outside its jurisdiction. The court ruled that the lower court had already correctly assessed the facts, noting the appellant voluntarily used violence rather than merely resisting passively.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals challenging factual findings or requesting a re-evaluation of evidence are inadmissible as they exceed the scope of the jurisdictional review reserved for the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOW PETIT nato il 18/03/2002 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Petit Sow avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che il motivo — con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per i reati ascrittigli — sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si è precisato che dall'esame dei testi era emerso che la condotta dell'imputato non corrispondeva alla mera resistenza passiva, avendo egli volutamente usato violenza per opporsi al compimento dell'atto di ufficio dei pubblici ufficiali Domenico Sampaolo e Salvatore Puleio); ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso