Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21404/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; continuous crime claim rejected due to lack of specific criminal intent evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21404/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Macrì inadmissible and ordered him to pay court costs. The lower court had rejected the argument that a prior robbery and a later threat against police officers constituted a continuous crime under Article 81 of the Penal Code. The court found the appeal infounded because the appellate judgment correctly applied established case law requiring precise indicia of a unified criminal design, which was absent given the significant time gap and lack of evidence linking the two acts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81 c.p.; The existence of a continuous criminal design requires precise indicia, such as a short temporal gap between acts, and cannot be presumed merely from a delay in the commission of a subsequent threat.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuous crime Art. 81 Penal Code criminal intent inadmissible appeal temporal proximity rapina impropria police officers ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 c.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRI GIUSEPPE nato a BORDIGHERA il 22/06/1986 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; Lt OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Macrì avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che il motivo, con cui si è chiesta l'applicazione della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. tra i fatti di cui al presente procedimento e il reato di rapina impropria, per cui era stato condannato con sentenza irrevocabile, è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata fatto governo della consolidata giurisprudenza di legittimità, a mente della quale l'esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da precisi elementi indizianti, tra i quali la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi (v., ex multís, Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652).

Nel caso di specie, la Corte di appello ha evidenziato che non vi era alcun elemento che consentiva di ritenere che «l'imputato, quando commise la rapina, si proponesse, almeno a grandi linee, di usare violenza o di minacciare oltre due mesi dopo agenti della polizia penitenziaria in conseguenza del dispetto provocato in lui dal fatto di non poter essere accompagnato al più presto in infermeria»; ritenuto che il ricorso è inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 Il Co