Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding the 45-day statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Aron Sant'Ana Tolotti inadmissible on procedural grounds. The appellant submitted the request on January 14, 2025, which exceeded the mandatory 45-day window following the November 2024 appellate judgment. The court ruled that the delay rendered the appeal untimely, resulting in a dismissal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, which must be strictly observed to preserve the right of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANT'ANA TOLOTTI ARON (CUI 05SBOT7) nato a TORINO il 02/04/2000 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti Udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; lyl OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Aron Sant'Ana Tolotti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto tardivamente, risultando dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, qual è certamente la verifica officiosa della tempestività del ricorso (argomenta da S.U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), che l'odierno ricorso è stato depositato il 14 gennaio 2025, oltre il termine di 45 giorni (30 più 15) decorrenti dal 27 novembre 2024 (data entro cui doveva essere depositata la sentenza di appello, tempestivamente depositata il 14 novembre 2024); rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso