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Ordinanza — n. 21400/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as late filed, ordering costs and fine payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21400/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Rosario Pablo Isidro Puntier inadmissible due to procedural non-compliance. Although the appeal was lodged on January 16, 2025, the court determined this date fell outside the statutory deadline established by the appellate judgment of September 17, 2024. Consequently, the court ordered the appellant to bear the procedural costs and pay a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the time limit prescribed by law for its deposit.

Parole chiave

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procedural deadline inadmissible appeal time limit expiration Corte di Cassazione procedural costs istanza tardiva di restituzione dei termini termini legali preclusione per tardività

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUNTIER ROSARIO PABLO ISIDRO nato il 28/09/1987 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA Idato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; 9/. OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rosario Pablo Isidro Puntier avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è stato depositato il 16 gennaio 2025 a fronte della sentenza di appello emessa il 17 settembre 2024 e depositata nel termine stabilito (30 giorni), così che il termine per il deposito del ricorso scadeva il 17 dicembre 2024 (45 giorni più 15); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il