Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to meet specific legal and factual requirements under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gianluca Erario against the Court of Appeal of Turin inadmissible. Erario argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, claiming he was not responsible for the alleged crimes, but his grounds were deemed too generic. The court ruled that appeals must specifically contrast the contested decision's arguments with precise legal and factual reasons, which Erario failed to provide.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591, 616 c.p.p.; The appeal must contain specific legal and factual grounds contrasting the contested decision; generic complaints without specific comparison render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERARIO GIANLUCA nato a CHIERI il 08/11/1977 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Gianluca Erario avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; premesso che si è esattamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584 -01) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta"; rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art.129 cod. proc. pen., non essendo emersi elementi per affermare la sua responsabilità per i reati addebitatigli, con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d'appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle stesse; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre