Italian Supreme Court dismisses appeal for missing statutory mitigation due to insufficient factual review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a statutory mitigation under Article 114 of the Penal Code, claiming the lower court failed to properly assess his role. The court rejected this, noting the appeal merely requested a re-evaluation of evidence outside the scope of legal review and repeated arguments already dismissed by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 114 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging the non-granting of statutory mitigation is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of evidence or repeats arguments already decided by the court of first instance, as such matters fall outside the scope of the legality review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOUAGHIR AMINE nato il 22/07/1992 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Amine Zouaghir avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che il motivo — con cui il ricorrente ha censurato la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. — è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 12 e 13 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha affermato, tra l'altro, che il ruolo, assunto dall'imputato, non poteva definirsi "sfumato" e che egli, provvedendo alla consegna di diversi telefoni cellulari a mani di Castellana e garantendo a quest'ultimo, quantomeno nella misura del 50%, la remunerazione concordata, aveva svolto un ruolo connotato da una efficienza causale non trascurabile); ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis