Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds regarding sentencing and plea formation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible via simplified procedure because the appellant failed to cite any of the legally permitted grounds for review. Although the appellant challenged the non-application of Article 385, paragraph 4 of the Penal Code, the Court noted that such complaints regarding sentencing conditions and plea formation are excluded from cassation review unless they constitute an illegality in the imposed sanction itself. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 385 c.p.p.: Appeals against judgments rendered under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are admissible only for defects in the formation of the party's will, public prosecutor's consent, or divergent content of the judge's ruling, excluding complaints regarding waived reasons, non-evaluation of release conditions, or sentencing errors not amounting to an illegality in the sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZOLO RUDY MOSE nato a TORINO il 25/05/1987 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso presentato nell'interesse di Rudy Mosè Rizzolo avverso la sentenza indicata in epigrafe; rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 - 01) ha già avuto modo di affermare che avverso la pronuncia emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; considerato che nel caso in esame il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti, avendo censurato la mancata applicazione dell'art. 385, comma 4, cod. pen., così che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità; rilevato, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d