Court dismisses appeal filed personally by defendant, ruling it inadmissible under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gabriele Felletti inadmissible because it was submitted personally rather than by a registered defense attorney. The court noted that Article 613 of the Code of Criminal Procedure, amended in 2017, explicitly removed the right for an accused to file a cassation appeal personally. Consequently, the court ruled the appeal void and ordered Felletti to pay court costs and a €3,000 fine to the Cassa delle ammende for causing the inadmissibility through his own negligence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal to the Court of Cassation cannot be filed personally by the party and must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible and subjects the party to a monetary fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELLETTI GABRIELE nato a TORINO il 17/05/1966 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO- i dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gabriele Felletti avverso la sentenza in epigrafe; considerato che con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
A tal riguardo questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; rilevato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto personalmente dal ricorrente, sicché va dichiarato inammissibile; ritenuto che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de