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Ordinanza — n. 21391/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address substantive arguments on direct violence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21391/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court merely referred to the first-instance judgment regarding passive resistance, but the appellate court clarified the facts involved direct violence against public officials. The court rejected this claim because the appellant failed to engage with the specific reasoning provided in the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the appellant fails to confront the substantive arguments and factual findings of the contested judgment, thereby rendering the review impossible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility failure to address arguments direct violence public officials passive resistance distinction procedural costs fine violenza contro le autorità agenti di polizia permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAUOKECH EL MOSTAFA nato il 03/08/1957 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata avrebbe fatto un mero rinvio a quella di primo grado in relazione al reato di cui al capo b), ma ciò non trova conferma sulla base della lettura della pronuncia impugnata in cui si è precisato che la descrizione del fatto, contenuta nel verbale di arresto, non integrava una resistenza passiva ma una violenza diretta nei confronti dei due pubblici ufficiali, attinti da spinte e strattoni; considerato, quindi, che il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio