Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21389/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking re-evaluation of evidence outside admissibility review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21389/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to renew investigative procedures regarding a malfunctioning intercom and incorrectly applied Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because they sought a re-evaluation of evidence rather than a challenge to the legal validity of the judgment, and the lower court had already adequately addressed these specific grievances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 c.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals seeking a re-evaluation of factual evidence or alternative interpretation of probative sources fall outside the scope of admissibility review and are inadmissible if the merits have already been sufficiently examined.

Parole chiave

Generato dall'IA
admissibility review re-evaluation of evidence investigative renewal Article 131-bis procedural costs Cassation jurisdiction factual re-examination aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 c.p.
Art. 131-bis c.p.
pen., ha censurato la mancata rinnovazione istruttoria in ordine al malfunzionamento del citofono e l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
pen., che il Giudice di merito ha correttamente valorizzato i precedenti penali del ricorrente, che aveva già riportato altre due condanne per evasione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 385 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
pen., ha censurato la mancata rinnovazione istruttoria in ordine al malfunzionamento del citofono e l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., che il Giudice di merito ha correttamente valorizzato i precedenti penali del ricorrente, che aveva già riportato altre due condanne per evasione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARHIP COSMIN MARIAN nato il 05/09/1991 avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Arhip Cosmin Marian avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi, con cui il ricorrente, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., ha censurato la mancata rinnovazione istruttoria in ordine al malfunzionamento del citofono e l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito; considerato che la sentenza di appello è sorretta da un apparato motivazionale che dà conto delle ragioni per cui non si è rinnovata l'istruttoria (il malfunzionamento temporaneo del citofono dell'abitazione, in cui era ristretto l'imputato, è circostanza superata dal fatto che in entrambe le occasioni del controllo gli operanti hanno ascoltato il suono del citofono.

Inoltre, deve rilevarsi che dall'annotazione di servizio del 19 giugno 2020 si evince che sul campanello dell'int. 38 di via A. Robinio n. 26 - ove l'imputato era ristretto - vi era la targhetta Valla - Galli, sicché non corrisponde alla realtà che il controllo è stato fatto a una unità immobiliare diversa da quella in cui l'imputato era ristretto agli arresti domiciliari, essendo per l'appunto stato effettuato all'int. 38); rilevato, inoltre, quanto agli elementi ostativi al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen., che il Giudice di merito ha correttamente valorizzato i precedenti penali del ricorrente, che aveva già riportato altre due condanne per evasione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ( ammende.