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Ordinanza — n. 21388/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging criminal sanctions under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21388/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Serigne Mbacke Tali inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant sought to contest the punitive treatment imposed by the Court of Appeal of Genoa, arguing that the decision lacked sufficient motivation and failed to adequately examine his defense regarding his personality and intent to resist police action. The court rejected these arguments, noting that the lower court's decision was logically sound and that such challenges are not permitted in a legality review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they aim to challenge the punitive treatment of a criminal sanction, provided the contested decision is sufficiently motivated and the defense arguments were properly examined.

Parole chiave

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inadmissible appeal legality review criminal sanctions punitive treatment Article 616 sufficient motivation defense examination prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALL SERIGNE MBACKE nato il 03/03/1995 avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da Serigne Mbacke Tali, è inammissibile, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare il trattamento sanzionatorio, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (viene fatto un assorbente riferimento alla personalità dell'imputato, indifferente all'efficacia dissuasiva delle condanne inflittegli e intenzionato a contrastare con ricorso alla violenza l'azione legittima degli agenti di polizia giudiziaria), sviluppato con argomentazioni logiche che portano il relativo giudizio al riparo da rilievi prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente