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Ordinanza — n. 21386/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging a proportionate criminal sentence at the merits stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21386/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Niang Khadim inadmissible. The appellant challenged the light criminal sentence imposed by the Court of Appeal of Genoa, arguing it was disproportionate given his violent tendencies. The court rejected these arguments, noting the lower court's decision was logically sound and based on sufficient examination of the defense, leaving no room for review at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they seek to modify a criminal sentence at the merits stage, provided the lower court's decision is logically sound and adequately examines the defense arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility proportionality of sentence stage of legality merits review prohibition criminal procedure code allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG KHADIM nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da Khadim Niang, è inammissibile, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare il trattamento sanzionatorio, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (viene fatto un assorbente riferimento alla congruità della pena, determinata quasi nel minimo, insuscettibile di alcuna modifica in melius, stante l'indole dell'imputato incline al ricorso alla violenza), sviluppato con argomentazioni logiche che portano il relativo giudizio al riparo da rilievi prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presid