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Ordinanza — n. 21385/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding Article 131-bis Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21385/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision contained adequate motivation regarding the denial of Article 131-bis. The appellant argued the reasoning was insufficient, but the court found the appellate judgment explicitly addressed the defendant's long absence and the futility of his claim. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the lack of motivation for denying Article 131-bis is inadmissible if the contested judgment explicitly addresses the reasons for the denial, such as the defendant's evasion and the futility of the claim.

Parole chiave

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Article 131-bis lack of motivation inadmissible appeal non-punishability procedural costs evasion of control futility of claim responsabilità degli amministratori

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
280250 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
280250 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, Serra
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERRI GABRIELE nato a MONCALIERI il 22/05/1988 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Gabriele Verri avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato la mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., trova smentita nella lettura della sentenza impugnata, in cui vi è adeguata motivazione sulle ragioni del diniego dell'anzidetta richiesta (cf. pagine 2 e 3 della pronuncia in disamina, in cui la Corte di appello ha rimarcato che il lungo lasso di tempo trascorso, sottraendosi al controllo dell'autorità giudiziaria, era indicativo della , piena volontà di violare le prescrizioni imposte dal provvedimento giurisdizionale e, pertanto, il dolo non poteva dirsi di particolare tenuità; peraltro, le ragioni che avevano portato l'odierno imputato a sottrarsi alla misura alternativa della detenzione domiciliare era da considerarsi abietto o futile e, quindi, preclusivo della concessione della causa di non punibilità invocata); rilevato che, così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, Serra, Rv. 280250 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso