Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of appeal grounds and prior constitutional ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cited arguments were not permitted in a legitimacy proceeding. The appellant challenged the denial of general mitigating circumstances despite the lower court's sufficient reasoning and consideration of prior criminal records. The court rejected the constitutional challenge based on a previous precedent establishing that the statutory balance between recidivism and general mitigation is not manifestly unreasonable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 69, comma 4, c.p.; Art. 99, comma 4, c.p.; Art. 3, 25, 27 Cost.: The Court holds that appeals challenging the non-application of general mitigating circumstances against recidivism are inadmissible if the lower court's reasoning is sufficient, and that the constitutional question regarding the balance between these provisions is already settled as unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGE TAVARES JESSICA nato a TORINO il 13/09/1999 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata, ove, tra l'altro, sono stati valorizzati i precedenti penali dell'imputata per analoghi fatti, commessi con uso di violenza alla persona, e la dichiarazione dell'imputata come persona socialmente pericolosa, già destinataria di misure di sicurezza personali); rilevato che l'applicazione della recidiva non è stata dedotta con i motivi di appello, così che la ricorrente non può dolersene in questa sede; considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. perì., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 — 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna -i10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 Il Consigliere estensore SITA'' Presi/ ent