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Ordinanza — n. 21377/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for non-allowed reasons under Art. 448 c.p.p. regarding sentencing requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21377/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Hichem Salami inadmissible on procedural grounds. The appellant challenged a sentencing request, arguing for acquittal and questioning the proportionality of the penalty, but failed to cite the specific statutory reasons permitted for such appeals. The court ruled that because the appeal did not address the four mandatory grounds outlined in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, it was rejected outright without a merits examination.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing requests are inadmissible if not based on the four statutory grounds of the imputed's will, lack of correlation, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility sentencing request appeal Art. 448 c.p.p. procedural de plano proportionality of penalty censure procedurali ritiro dell'atto procedurale disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 1, comma 51, L. 23/6/2017 n. 103
Art. 129, cod. proc. pen.
(avendo lamentato il mancato proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 448 cod. proc. pen
1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
(avendo lamentato il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMI HICHEM nato il 01/10/1985 avverso la sentenza del 12/09/2024 del TRIBUNALE di RAVENNAdato-avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; ( OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da Hichem Sallami è inammissibile, essendo stato presentato per motivo non consentito; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza applicate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. (avendo lamentato il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione sulla congruità della pena); ritenuto che l'inammissibilità può essere dichiarata con procedura de plano e a essa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec