Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Federico Mandato inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the appellant's arguments regarding the application of Article 464-septies of the Code of Criminal Procedure and the reasoning on criminal liability were not permitted in a legality review stage. Since these issues had already been thoroughly examined and rejected with correct legal arguments by the Court of Appeal, the Supreme Court found no new grounds for intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 464-septies c.p.p.; Art. 385 c.p.; Art. 131-bis c.p.: Arguments repeating merits already decided by the court of first instance are inadmissible in a legality appeal, and mere intentions do not justify removal from probation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDATO FEDERICO nato a CAMPOBASSO il 31/12/1977 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Federico Mandato avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (con cui sono stati dedotti l'erronea applicazione dell'art. 464-septies cod. proc. pen. nonché vizi della motivazione sull'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. e sul trattamento sanzionatorio) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagine della sentenza impugnata da 4 a 7); considerato, in particolare, che la Corte territoriale ha precisato che erano rimasti inadempiuti i punti 1, 3 e 5 del programma di messa alla prova e, dunque, poteva dirsi concretata la condizione della reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte; rilevato che nella sentenza impugnata si richiama correttamente l'orientamento di legittimità secondo cui non rilevano i motivi posti a base della condotta di allontanamento, men che meno potrebbero avere rilievo delle mere intenzioni; considerato, inoltre, che il Collegio di appello — con argomentazioni logiche e corrette — ha evidenziato che non poteva applicarsi la disciplina della particolare tenuità del fatto, principalmente a causa dei precedenti penali, che disvelavano la propensione dello stesso all'inosservanza del provvedimento dell'autorità pubblica; considerato, infine, che la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive anche in ordine al trattamento sanzionatorio (la pena è stata ridotta al minimo edittale e le attenuanti generiche non sono state riconosciute per le stesse ragioni poste a base del diniego dell'art. 131-bis cod. pen.); rilevato che con la memoria depositata il ricorrente ha reiterato le deduzioni svolte nel ricorso, sicché possono reiterarsi le argomentazioni innanzi esposte; (// ritenuto, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìlo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen