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Ordinanza — n. 21374/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds under Art. 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21374/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Nicola Sgaramella inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The appellant argued against the Second Instance Court's decision regarding criminal responsibility and sentencing mitigation, but the Court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a new, critical analysis of the lower court's detailed reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for cassation lack specificity, are generic, or merely repeat arguments already disallowed by the court of second instance without offering a new critical analysis.

Parole chiave

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lack of specificity Art. 581 c.p.p. inadmissible appeal repetitive arguments criminal procedure Cassation requirements specific grounds motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nicola Sgaramella; ritenuto che il ricorso è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nicola Sgaramella; ritenuto che il ricorso è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 114 cod. pen
7-9 della sentenza impugnata; (b) le doglianze proposte con gli ultimi due motivi di ricorso relative alla mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 2, n. 41489 del 26/06/2018, Irrera
266820 - 01; Sez. 2, n. 41489 del 26/06/2018, Irrera, Rv.
Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti
274261 - 01; Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARAMELLA NICOLA nato a ANDRIA il 31/03/1986 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nicola Sgaramella; ritenuto che il ricorso è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dì merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01; Sez. 2, n. 41489 del 26/06/2018, Irrera, Rv. 274261 - 01; Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede; rilevato che (a) le doglianze proposte con i primi due motivi in ordine la responsabilità per i capi c) e d) di risultano meramente reiterative rispetto a quelle proposte con l'atto d'appello e non si confrontano con l'accurata motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale alle pagg. 7-9 della sentenza impugnata; (b) le doglianze proposte con gli ultimi due motivi di ricorso relative alla mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. e delle attenuanti generiche risultano - anch'esse - reiterative rispetto a quanto già dedotto con la prima impugnazione e non si confrontano con l'accurata motivazione contenuta nella sentenza impugnata alle pag. 11-13; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,