Cassation appeal dismissed because mitigating circumstances were not specifically raised in the appeal stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's failure to apply mitigating circumstances of its own motion, arguing a violation of law and lack of reasoning. The court ruled that such a challenge is invalid unless the appellant had specifically requested the application of these circumstances during the appeal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, fourth comma, cod. pen.; The failure of the appellate court to apply mitigating circumstances of its own motion, without accompanying reasoning, cannot constitute grounds for a cassation appeal for violation of law or lack of reasoning if the accused did not specifically request such application in the appeal act or at the conclusion of the appellate trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LELEUSO DANIELE nato a BARI il 10/10/1989 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Daniele Leleruso; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 648, quarto comma, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità; che, invero, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr.
Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361 - 01); che, nella specie, non avendo l'odierno ricorrente specificamente contestato la sentenza in relazione alla sintesi di motivi di appello ed alle conclusioni difensive, la censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante non risulta previamente dedotta come motivo di appello, né risulta essere stato sollecitato l'esercizio del relativo potere officioso (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sulle conclusioni e sui motivi di appello); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10