Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21373/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because mitigating circumstances were not specifically raised in the appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21373/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's failure to apply mitigating circumstances of its own motion, arguing a violation of law and lack of reasoning. The court ruled that such a challenge is invalid unless the appellant had specifically requested the application of these circumstances during the appeal proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648, fourth comma, cod. pen.; The failure of the appellate court to apply mitigating circumstances of its own motion, without accompanying reasoning, cannot constitute grounds for a cassation appeal for violation of law or lack of reasoning if the accused did not specifically request such application in the appeal act or at the conclusion of the appellate trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
mitigating circumstances appellate court duty cassation admissibility specific request requirement violation of law segno di dominio pubblico spazio pubblico annunci pubblici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648, fourth comma, cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Daniele Leleruso; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 648, quarto comma, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019
Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep.
Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015
279063 - 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LELEUSO DANIELE nato a BARI il 10/10/1989 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Daniele Leleruso; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 648, quarto comma, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità; che, invero, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr.

Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361 - 01); che, nella specie, non avendo l'odierno ricorrente specificamente contestato la sentenza in relazione alla sintesi di motivi di appello ed alle conclusioni difensive, la censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante non risulta previamente dedotta come motivo di appello, né risulta essere stato sollecitato l'esercizio del relativo potere officioso (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sulle conclusioni e sui motivi di appello); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10