Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of concrete specificity and prior waiver of liability arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the penalty for complicity in robbery, but the court found the grounds lacked concrete specificity. Since the issues of liability had already been waived by the appellate court, the higher court correctly refused to examine them, rendering the appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 589, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds lack concrete specificity or concern issues previously waived by the appellate court, preventing the higher court from reviewing them.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELICO RUGGIERO nato a CERIGNOLA il 21/01/1986 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; n
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ruggiero Angelico; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità per il concorso nel rato di rapina, oltre ad essere privo di concreta specificità, è manifestamente infondato; che, invero, ai sensi dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti e, di conseguenza, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia ex art. 589 cod. proc. pen., non può il giudice di appello prenderli in considerazione; che, nella specie, trattandosi di censure inerenti alla responsabilità, già oggetto di rinuncia in appello, i giudici del merito hanno correttamente omesso di pronunciarsi sul punto, non incorrendo in alcuna violazione deducibile in questa sede (si veda, in particolare, pag. 6 sulla rinuncia ai motivi in punto di responsabilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 apri