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Ordinanza — n. 21371/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on excessive sentencing, ruling sentencing discretion is not subject to review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21371/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giuseppe Castriotta's appeal against the excessive punitive treatment inadmissible. The appellant argued the sentence was too harsh, but the court held that sentencing discretion falls outside the scope of appellate review unless arbitrary or illogical. Since the lower court provided sufficient reasoning referencing relevant elements and used standard expressions like 'congruous sentence,' the decision was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Sentencing discretion exercised by the trial judge is not subject to appellate review provided the decision is not arbitrary or manifestly illogical, and sufficient motivation is given.

Parole chiave

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sentencing discretion appellate review punitive treatment excessive sentence Italian Criminal Procedure sanzione sproporzionata gravità della pena controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRIOTTA GIUSEPPE nato a FOGGIA il 21/12/1987 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Castriotta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, in particolare, l'onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente argomentando sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ap